APPUNTO RELATIVO ALLA STIPULA DELL’ACCORDO TRA DiGIFeMa E PROCURE DELLA REPUBBLICA

 

La Direzione Generale per le Investigazioni Ferroviarie e Marittime (DiGIFeMa) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti svolge le funzioni di Organismo investigativo indipendente sugli incidenti ferroviari e marittimi e, di recente, anche sui sistemi di trasporto ad impianti fissi, con l’obiettivo prioritario del miglioramento della sicurezza in questi settori, anche attraverso la definizione di “Raccomandazioni di sicurezza”.

A partire dal giugno 2017 la DiGIFeMA – in attuazione di quanto previsto in merito dalle direttive comunitarie inerenti le investigazioni sugli incidenti ferroviari e marittimi – ha avviato un processo di stipula di un Accordo quadro con il Ministero della Giustizia, al fine di disciplinare il rapporto tra l’investigazione tecnica di sicurezza e l’indagine penale, conseguente ad un incidente, nonché per ovviare alle criticità che, inevitabilmente, derivano dalle diverse esigenze di tempistica tra i due interventi, soprattutto per il carattere di immediatezza dell’inchiesta tecnica.

La stipula di tale Accordo ha previsto, in particolare, che la DiGIFeMa dovesse sottoscrivere, con le circa 140 Procure della Repubblica, un singolo Accordo tramite il quale regolare i rapporti tra i due distinti soggetti istituzionali, organismo investigativo ed autorità giudiziaria territorialmente competente; ciò ha richiesto un intenso lavoro da parte della Direzione Generale ed il processo, avviato in stretto coordinamento con il Dipartimento degli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia, si è concluso con esito del tutto positivo solo agli inizi del 2019.

La conclusione di tale processo di sottoscrizione ha consentito di raggiungere due fondamentali obiettivi:

  • l’attuazione del principio di collaborazione tra uffici giudiziari ed organismo investigativo, previsto dalle direttive comunitarie di settore;
  • la conseguente attestazione della sostanziale parità tra l’indagine penale, condotta dall’autorità giudiziaria, e l’investigazione tecnica, condotta dall’organismo investigativo, all’interno di un rapporto di proficua collaborazione tra i distinti soggetti istituzionali e nel rispetto delle rispettive prerogative di indagine.

Il risultato finale, derivante dalla sottoscrizione dei singoli Accordi, è la piena attuazione del principio di indipendenza investigativa della DiGIFeMa, così come previsto dalle Direttive Comunitarie e dalle relative norme nazionali di recepimento, nonché la garanzia che un’adeguata conoscenza dei vigenti obblighi di collaborazione tra l’Autorità giudiziaria e gli investigatori incaricati possa contribuire ad ottimizzare l’azione investigativa tecnica, finalizzata al miglioramento della sicurezza del trasporto ferroviario e marittimo.

 

 

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